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Etichettatura e bevande spiritose: la sentenza della Corte di Giustizia UE vieta la denominazione “gin non alcolico” (C-563/24)

  • Avv. Paola Corte
  • 10 dic 2025
  • Tempo di lettura: 8 min
Sentenza Corte di Giustizia C-563/24 gin non alcolico

Etichettatura del gin non alcolico: cosa dice la sentenza della Corte di Giustizia C-563/24 (PB Vi Goods)

È possibile etichettare una bevanda come “gin non alcolico”? La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 13 novembre 2025, causa C-563/24 (PB Vi Goods), ha fornito una risposta chiara sul tema dell’etichettatura delle bevande analcoliche e sull’uso delle denominazioni legali delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento (UE) 2019/787.

Secondo la Corte, la denominazione «gin» non può essere utilizzata per una bevanda analcolica, neppure se accompagnata da espressioni come «non alcolico» o «senza alcol». La decisione nasce da un rinvio pregiudiziale del Landgericht Potsdam nell’ambito di una controversia tra l’associazione tedesca contro la concorrenza sleale, Verband Sozialer Wettbewerb eV, e la società PB Vi Goods GmbH, che commercializzava un prodotto denominato «Virgin Gin Alkoholfrei».

La pronuncia assume particolare rilievo per il settore beverage e per i produttori di drink alcohol-free, poiché chiarisce in modo definitivo i limiti all’utilizzo delle denominazioni legali armonizzate a livello europeo.


Indice: 


Regolamento (UE) 2019/787: disciplina delle denominazioni legali delle bevande spiritose

a.) Art. 10, par. 7, Reg. (UE) 2019/787: divieto di usare denominazioni legali per prodotti non conformi

Le norme relative alla designazione e all’etichettatura delle bevande spiritose sono stabilite dal Regolamento (UE) 2019/787.

L’articolo 10 disciplina l’utilizzo delle denominazioni legali delle bevande spiritose. In particolare, il paragrafo 7 vieta di utilizzare, nella designazione, presentazione o etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfi i requisiti stabiliti per la specifica categoria, le denominazioni legali delle bevande spiritose definite dal Regolamento.

Il divieto si estende anche all’uso di espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o simili, quando affiancate alle denominazioni elencate nell’allegato I.

L’allegato I del Regolamento 2019/787 definisce infatti le denominazioni legali e le caratteristiche principali di ciascuna bevanda spiritosa, indicandone ingredienti, metodo di produzione e titolo alcolometrico minimo. È in tale allegato che sono disciplinate, tra le altre, le bevande spiritose quali “rum”, “vodka”, “whisky” e “gin”.

b.) La denominazione legale “gin” nell’allegato I, punto 20, del Reg. (UE) 2019/787

Il gin è definito come la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola. Il titolo alcolometrico volumico minimo è pari al 37,5 % vol.  Nella produzione possono essere impiegate esclusivamente sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, purché il gusto di ginepro resti predominante. Il termine «gin» può essere completato dalla dicitura «dry» solo se la bevanda non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi per litro, espressi in zucchero invertito.  Alla luce dell’articolo 10, paragrafo 7, la denominazione “gin” non può quindi essere utilizzata per bevande che presentino caratteristiche diverse da quelle sopra elencate, neppure se accompagnata da espressioni quali «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o simili.

c.) L’uso della denominazione “gin non alcolico” è vietata

La Corte di Giustizia è stata chiamata a chiarire se il divieto previsto dall’articolo 10, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2019/787 si applichi anche a una bevanda analcolica, ossia a un prodotto che non raggiunge il titolo alcolometrico minimo richiesto e che non è ottenuto mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola.

La risposta della Corte è netta: il divieto di utilizzare la denominazione “gin” si estende anche alle bevande analcoliche, e ciò emerge chiaramente dalla formulazione della norma.

d.) Articolo 12 del Regolamento 2019/787: perché la disciplina delle “allusioni” non salva il “gin non alcolico”

Nel procedimento C-563/24 la Corte ha esaminato anche l’articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/787, che disciplina le “allusioni” a denominazioni legali di bevande spiritose nella descrizione, presentazione o etichettatura di alimenti diversi dalle bevande spiritose.  Tale disposizione consente un’allusione solo a condizioni rigorose: l’alcol contenuto nell’alimento deve derivare esclusivamente dalla bevanda spiritosa richiamata, la bevanda spiritosa non deve essere stata diluita al di sotto del titolo minimo previsto per la categoria e l’allusione non può essere accompagnata da espressioni quali “tipo”, “genere” o “stile”.  La Corte ha tuttavia chiarito che questa norma non può essere invocata nel caso di una bevanda analcolica come il “Virgin Gin Alkoholfrei”. “22. Per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2019/787, menzionato dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, è giocoforza constatare che tale disposizione non è pertinente ai fini della risposta a tale questione. Infatti, detta disposizione è applicabile solo ai prodotti alimentari che sono prodotti utilizzando alcole. Non la si può quindi applicare nell'ambito della presente controversia.”  

Ne consegue che la disciplina delle allusioni non costituisce un’eccezione al divieto: una bevanda analcolica non può essere presentata come “gin”, neppure qualificandola come “non alcolica”, quando non rispetta i requisiti legali della categoria.

Le ragioni del divieto di usare l’espressione “gin non alcolico” : tutela del consumatore e della concorrenza leale

Le ragioni sono essenzialmente due.

In primo luogo, il divieto tutela i consumatori. La funzione delle denominazioni legali è quella di garantire che un prodotto commercializzato con un determinato nome – come «gin» – possieda effettivamente le caratteristiche di composizione stabilite dal Regolamento (UE) 2019/787. Tra queste caratteristiche rientra necessariamente la presenza di alcol.

Il prodotto oggetto della causa, “Virgin Gin Alkoholfrei”, è privo di alcol e non risponde alla definizione normativa di gin. Di conseguenza, non può essere commercializzato con tale denominazione.

Non è stato ritenuto decisivo l’argomento della società produttrice secondo cui l’espressione «gin non alcolico» renderebbe evidente al consumatore l’assenza di alcol. La Corte ha infatti chiarito che l’aggiunta della dicitura «non alcolico» è irrilevante: l’articolo 10, paragrafo 7, vieta l’uso delle denominazioni legali delle bevande spiritose per prodotti che non rispettano i requisiti della categoria, anche se accompagnate da termini volti a evidenziarne la differenza.

In altre parole, un’indicazione esplicativa non può rendere conforme una denominazione che non lo è. Consentire l’uso di una denominazione legale riservata per un prodotto privo dei requisiti richiesti rischierebbe di generare confusione non solo sulla presenza di alcol, ma anche su altri elementi essenziali, come il metodo di produzione mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola.

Il giudice del rinvio ha inoltre sollevato un ulteriore profilo, relativo alla concorrenza nel mercato. A suo avviso, la restrizione prevista dall’articolo 10, paragrafo 7, potrebbe incidere negativamente sulla leale concorrenza: i produttori che commercializzano sia gin sia bevande analcoliche sarebbero infatti avvantaggiati rispetto a quelli che producono esclusivamente bevande analcoliche. Solo i primi, infatti, potrebbero beneficiare dell’associazione commerciale con il gin, mentre i secondi non avrebbero la possibilità di richiamare tale denominazione per i propri prodotti.

La Corte di Giustizia ha però adottato una prospettiva opposta. Il divieto previsto dall’articolo 10, paragrafo 7, è stato ritenuto necessario proprio per prevenire fenomeni di concorrenza sleale. In assenza di tale limite, i produttori di bevande non conformi potrebbero sfruttare indebitamente la reputazione delle bevande spiritose regolari per ottenere un vantaggio commerciale. Il beneficio competitivo deriverebbe, infatti, dall’associazione del prodotto a una denominazione legale che l’ordinamento tutela in modo specifico e rigoroso.

Libertà d’impresa e principio di proporzionalità: l’art. 10, par. 7 del Reg. (UE) 2019/787 è valido?

Con il secondo quesito pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di verificare se il divieto di denominare una bevanda analcolica come “gin non alcolico”, previsto dall’articolo 10, paragrafo 7, sia compatibile con la libertà di impresa.

La libertà di impresa è tutelata dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 52 della stessa Carta consente limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali, a condizione che tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del diritto inciso, siano proporzionate e necessarie per perseguire un interesse generale riconosciuto dall’Unione o per tutelare i diritti e le libertà altrui.

Nel caso di specie, il divieto di utilizzare le denominazioni legali per bevande che non soddisfano i requisiti della categoria è espressamente previsto dalla legge: dall’articolo 10, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2019/787. 

Inoltre, la misura non incide sul contenuto essenziale della libertà di impresa: essa non vieta la produzione o la commercializzazione di bevande analcoliche, ma si limita a disciplinare l’uso di una denominazione legale riservata.

Quanto alla proporzionalità, la Corte ha ritenuto che la restrizione sia funzionale e necessaria al perseguimento degli obiettivi del Regolamento, ossia la tutela dei consumatori e la salvaguardia della concorrenza leale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che l’esame della questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a mettere in discussione la validità dell’articolo 10, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2019/787 sotto il profilo della libertà di impresa.

Precedenti giurisprudenziali: le sentenze TofuTown (C-422/2016) e Proteines France (C-438/23)

La sentenza PB Vi Goods si inserisce in un orientamento consolidato della Corte di Giustizia volto a garantire una tutela rigorosa delle denominazioni legali nel settore alimentare.

Nella sentenza TofuTown (C-422/16), la Corte di Giustizia ha stabilito che le denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari non possono essere utilizzate per prodotti vegetali, neppure se accompagnate da indicazioni come “di soia” o “vegetale”. In quel caso esisteva una chiara riserva normativa. L’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo la sentenza, devono essere interpretati nel senso che la denominazione «latte» — così come le altre denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari — non può essere utilizzata, nella commercializzazione o nella pubblicità, per designare un prodotto esclusivamente vegetale. Ciò vale anche quando il nome sia accompagnato da indicazioni che ne precisano l’origine vegetale (ad esempio “di soia” o “vegetale”). L’unica eccezione riguarda i prodotti espressamente elencati nell’allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione (es. per l'Italia, l'espressione Latte di Mandorla).

Con la sentenza Protéines France (C-438/23), la Corte di Giustizia ha ribadito la distinzione tra denominazione legale, denominazione usuale e denominazione descrittiva prevista dal Regolamento (UE) n. 1169/2011. Quando esiste una denominazione legale, essa è riservata ai prodotti che rispettano la definizione normativa. Ad esempio, nella sentenza si dice espressamente che il termine “carne” è definito dal diritto dell’Unione come "parte commestibile degli animali": un prodotto che non possiede tali caratteristiche non può utilizzare tale denominazione, neppure con precisazioni correttive. Le denominazioni descrittive possono trovare spazio, ma solo in assenza di una denominazione legale. In altri termini, una denominazione legale non può essere “modificata” o neutralizzata con precisazioni che evidenzino l’assenza delle caratteristiche tipiche del prodotto definito.

La sentenza sul “gin non alcolico” si colloca in piena continuità con questo orientamento. Per il gin esiste una denominazione legale armonizzata nel Regolamento (UE) 2019/787, accompagnata da una riserva espressa all’articolo 10, paragrafo 7. In presenza di tale riserva, la Corte ha ribadito che la denominazione “gin” è riservata ai soli prodotti conformi e non può essere utilizzata, neppure con l’aggiunta dell’espressione “non alcolico”.

Il filo conduttore delle tre decisioni è chiaro: quando il diritto dell’Unione prevede una riserva o una denominazione legale, questa è tutelata in modo rigoroso; le espressioni descrittive operano soltanto in assenza di una denominazione riservata o di una denominazione legale.

Implicazioni pratiche per produttori di bevande analcoliche e alcohol-free

La sentenza C-563/24 ha un impatto concreto e immediato per gli operatori del settore beverage. La Corte ha ribadito che, in presenza di una denominazione legale armonizzata – come nel caso del “gin” disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/787 – tale denominazione è riservata esclusivamente ai prodotti che rispettano integralmente i requisiti normativi.

Ne consegue che, nell’etichettatura e nella promozione di bevande analcoliche o “virgin”, non è consentito utilizzare termini quali “gin”, “rum”, “vodka” o “whisky”, neppure accompagnati da precisazioni come “analcolico”, “alcohol free” o simili. L’aggiunta di espressioni correttive non è idonea a superare la riserva legale prevista dall’articolo 10, paragrafo 7.

Per i produttori di bevande analcoliche, la soluzione non è adattare o qualificare una denominazione legale esistente, ma adottare denominazioni autonome e descrittive, nel rispetto delle regole generali di trasparenza e non ingannevolezza.

Il principio affermato dalla Corte è chiaro e sistematico: quando il diritto dell’Unione prevede una denominazione legale, questa è tutelata in modo rigoroso e non può essere estesa a prodotti che non ne possiedono le caratteristiche normative.

Per il mercato delle bevande alcohol-free, ciò significa ripensare le strategie di naming e di marketing alla luce di una linea giurisprudenziale che protegge in modo stringente le denominazioni legali armonizzate.

Link alla sentenza 




Studio Legale Corte assiste gli operatori del settore nella verifica preventiva dell'etichettatura degli alimenti, nonché nella gestione e difesa nei procedimenti sanzionatori davanti alle autorità competenti, applicando i principi della Corte di Giustizia. Fondato nel 1921, Studio Legale Corte è lo studio di avvocati di diritto alimentare più antico d'Italia. Offriamo difese, consulenza e formazione all'industria alimentare.  


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