Etichettatura precauzionale degli allergeni: verso regole UE armonizzate entro il 2027
- Avv. Paola Corte
- 4 giorni fa
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Aggiornamento: 2 giorni fa

La Commissione europea ha avviato un'iniziativa volta all'armonizzazione delle diciture precauzionali sugli allergeni (“Può contenere”), con l’adozione di un regolamento di esecuzione prevista indicativamente entro il quarto trimestre del 2027. La futura armonizzazione UE dell’etichettatura precauzionale degli allergeni (“Può contenere.. ”) rappresenta uno degli interventi più rilevanti in materia di etichettatura volta alla sicurezza alimentare dopo il Regolamento (UE) 1169/2011. L’intervento mira a colmare una lacuna normativa del Reg. (UE) 1169/2011, che disciplina gli allergeni intenzionalmente utilizzati, ma non prevede criteri uniformi per l'etichettatura della presenza involontaria di allergeni, dovuta a contaminazione crociata. Il post analizza il quadro normativo attuale, le responsabilità degli operatori, le iniziative degli Stati membri e il ruolo delle soglie scientifiche proposte da FAO e Codex, evidenziando le implicazioni pratiche per le imprese alimentari.
Indice:
Allergeni e “Può contenere”: l'iniziativa pubblicata dalla UE
La Commissione europea ha annunciato l’intenzione di introdurre norme armonizzate a livello UE sull’etichettatura precauzionale degli allergeni, detta PAL, ovvero le diciture quali (“Può contenere racce di.. ”).
Secondo quanto emerge dall’informativa su questa iniziativa, nei prossimi mesi sarà pubblicata una bozza per consultazione pubblica, con l'obiettivo dichiarato di giungere alla pubblicazione di un regolamento attuativo entro la fine del 2027.
Verosimilmente, il futuro regolamento dovrebbe imporre agli operatori di effettuare valutazioni del rischio rigorose e documentate prima di applicare qualsiasi dichiarazione precauzionale. Le imprese dovranno dimostrare che la dicitura non sostituisce adeguate misure preventive e che il rischio di contaminazione incrociata non può essere eliminato in modo efficiente. Inoltre, sarà richiesta una giustificazione quantitativa dell’uso della PAL, ove possibile.
Perché l’intervento sull'etichettatura precauzionale degli allergeni è necessario?
L’iniziativa europea mira a colmare una lacuna normativa che persiste dalla regolamentazione dell'etichettatura degli allergeni. Il Regolamento (UE) 1169/2011 disciplina in modo dettagliato gli allergeni utilizzati intenzionalmente come ingredienti, ma non prevede criteri armonizzati per la presenza involontaria derivante da contaminazione crociata. In assenza di regole comuni, le diciture “Può contenere tracce di…” sono state utilizzate in modo diffuso ma incoerente nei diversi Stati membri. Spesso tali avvertenze vengono apposte in modo prudenziale, senza una valutazione strutturata del rischio, generando confusione nei consumatori allergici e limitandone inutilmente le scelte alimentari.
La disciplina attuale sugli allergeni intenzionali
Il Regolamento (UE) 1169/2011 impone che gli allergeni elencati nell’Allegato II, quando utilizzati come ingredienti, siano obbligatoriamente indicati ed evidenziati in etichetta. I quattordici allergeni regolamentati comprendono, tra gli altri, cereali contenenti glutine, latte, uova, frutta a guscio, arachidi, soia, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo, senape e solfiti. Questa disciplina garantisce trasparenza per gli allergeni intenzionali, ma non risolve il problema delle contaminazioni accidentali. Secondo il Regolamento UE 1169/2011, infatti, l'etichettatura relativa alla presenza involontaria di allergeni è considerata facoltativa.
Responsabilità degli operatori e uso “difensivo” della PAL
Il quadro della responsabilità previsto dal Regolamento (CE) 178/2002 attribuisce all’operatore la responsabilità della sicurezza dell’alimento immesso sul mercato. In caso di prodotto non sicuro, l’operatore deve attivare immediatamente ritiro o richiamo.
In questo contesto, la PAL è stata talvolta utilizzata come strumento di autotutela preventiva per ridurre l’esposizione a responsabilità e costi di richiamo. Tuttavia, un uso eccessivamente prudenziale rischia di svuotare la dicitura della sua funzione informativa.
Il ruolo delle soglie scientifiche: FAO, Codex
Le consultazioni congiunte FAO/OMS hanno individuato Reference Doses (RfD), cioè quantità di proteina allergenica compatibili con un rischio molto basso per la popolazione allergica. Tra i valori proposti figurano, ad esempio, 2 mg per latte, uova, arachidi e sesamo, 1 mg per alcune noci e 5 mg per pesce e frumento.
Il Codex Alimentarius sta lavorando a linee guida internazionali sulla PAL per collegare l’uso delle diciture a soglie scientificamente validate.
La Policy rule on precautionary allergen labelling Paesi Bassi
In attesa dell’armonizzazione europea, diversi Stati membri hanno adottato orientamenti nazionali. Il consenso emergente è che la PAL debba essere utilizzata solo quando le misure preventive non possono essere applicate in modo efficace e quando, sulla base di un’adeguata valutazione del rischio, il prodotto può effettivamente presentare un pericolo per il consumatore allergico.
Nei Paesi Bassi è stata adottata una policy entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e che consente l’uso della PAL solo in presenza di un rischio residuo reale accertato tramite valutazione documentata.
In Italia: la circolare del 2015 Ministero della Salute sul caso senape e la posizione dell'ISS
In Italia, la Circolare del Ministero della Salute del 2021 aveva suggerito, in presenza di un rischio di contaminazione non escludibile, "Qualora non possa essere esclusa la presenza accidentale di senape nel prodotto finito, si raccomanda agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) di ricorrere ad avvertenze di etichettatura del tipo “può contenere tracce di senape” (...).
Più recentemente l’Istituto Superiore di Sanità, con comunicazione del 15 ottobre 2024 (aggiornata il 17 ottobre 2024), ha sottolineato la necessità di definire valori soglia delle sostanze allergeniche ammissibili, oltre i quali l’indicazione debba essere obbligatoria, al fine di garantire tutela della salute e scelta consapevole.
"Su base volontaria i produttori possono inoltre riportare indicazioni che possono allertare in relazione alla non escludibilità della presenza di allergeni nei prodotti (PAL, Precautionary Allergen Labelling).
Per quanto riguarda tali avvertenze, le attuali regolamentazioni nei diversi Stati mondiali evidenziano, frequentemente, elevata eterogeneità per quanto concerne i criteri e le priorità stabiliti.
È opinione condivisa che la gestione del rischio associato alla presenza di allergeni alimentari non possa prescindere dall’impiego obbligatorio di un’adeguata etichettatura del prodotto alimentare, che indichi la possibile presenza di uno o più degli allergeni formalmente riconosciuti.
Tale necessità ha determinato conseguentemente l’esigenza di stabilire dei valori soglia delle sostanze allergeniche ammissibili negli alimenti, in modo che l’eventuale superamento di tali valori debba essere obbligatoriamente riportato in etichetta per tutelare la salute e di garantire la scelta consapevole del consumatore allergico.
Implicazioni per le imprese
L’armonizzazione prevista entro il 2027 segna un passaggio da un sistema prevalentemente difensivo a un modello basato su valutazioni del rischio documentate e parametri scientifici oggettivi.
Gli operatori del settore alimentare potrebbero valutare sin d’ora l’opportunità di valutare ed eventualmente rivedere le proprie procedure di gestione degli allergeni, la documentazione delle valutazioni del rischio e le politiche di etichettatura precauzionale, anche alla luce delle evoluzioni normative in corso. Il futuro quadro europeo sembra orientato verso un sistema che valorizzi coerenza, tracciabilità e una solida giustificazione tecnica dell’etichettatura precauzionale degli allergeni.


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