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Riforma dei reati alimentari nella L. 75 del 2026: Guida completa

  • Avv. Paola Corte
  • 22 ore fa
  • Tempo di lettura: 7 min
La Legge 75/2026 introduce nuovi reati agroalimentari, rafforza le sanzioni per frode alimentare e tutela DOP e IGP. Scopri cosa cambia per le imprese del settore.

La nuova disciplina penale introduce il reato di frode alimentare, rafforza la tutela delle DOP e IGP, punisce i segni mendaci e prevede nuove aggravanti e misure di confisca.

Cos'è la riforma dei reati alimentari del 2026

Con la Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il 29 maggio 2026, il legislatore ha introdotto una delle più importanti riforme degli ultimi anni in materia di tutela dei prodotti alimentari. L'obiettivo è rafforzare il contrasto alle frodi alimentari, alle contraffazioni e a tutte quelle pratiche commerciali che possono alterare la concorrenza e trarre in inganno il consumatore. La riforma interviene direttamente sul Codice Penale, introducendo nuove fattispecie di reato e un sistema sanzionatorio più severo. Le nuove disposizioni riguardano l'intera filiera agroalimentare e interessano produttori, trasformatori, distributori, importatori, operatori logistici e soggetti che commercializzano alimenti anche attraverso piattaforme digitali e canali online.

È importante evidenziare che questo articolo si concentra sulla riforma dei reati. La Legge 75/2026 modifica anche numerose sanzioni amministrative applicabili nel settore agroalimentare, con significativi aumenti, spesso collegati al fatturato dell'impresa. Vedi anche l'articolo dedicato alla riforma delle sanzioni amministrative per opera della Legge 75/2026.


Indice



Il nuovo Titolo dedicato al patrimonio agroalimentare

La Legge 75/2026 introduce nel Libro II del Codice Penale, dedicato ai delitti, modifica il nel titolo VIII, “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio”, aggiungendo “ il patrimonio agroalimentare”.  A questa modifica si aggiunge l’introduzione del nuovo Capo II-bis denominato "Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare". Con questa scelta il legislatore riconosce il patrimonio agroalimentare come bene giuridico autonomo, meritevole di una tutela specifica.  All'interno di questo nuovo capo trovano collocazione le principali fattispecie introdotte o modificate dalla riforma: la contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni protette, la frode alimentare e il commercio di alimenti con segni mendaci. La finalità comune delle nuove norme è garantire la correttezza delle informazioni che accompagnano gli alimenti e tutelare la fiducia che consumatori e operatori economici ripongono nelle caratteristiche dichiarate dei prodotti.


Come cambia il reato di contraffazione delle DOP e IGP (Art. 517-quater C.P.)

La riforma modifica profondamente l'articolo 517-quater del Codice Penale, dedicato alla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette.  La rubrica diventa “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari”.  La nuova norma punisce chi contraffà o altera una indicazione geografica o denominazione d’origine protetta, relativa a prodotti agroalimentari, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.  I delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.  

Rispetto alla versione precedente, viene quindi aggravata sia la pena detentiva che quella pecuniaria.  L'ambito di applicazione del reato viene ampliato in modo significativo: non è più rilevante soltanto la condotta di chi realizza materialmente la contraffazione, ma è punito anche chi, allo scopo di conseguire un profitto, introduce nel territorio dello Stato, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre in vendita o mette comunque in commercio prodotti recanti una denominazione o indicazione geografica che sa essere contraffatta o alterata.  La nuova disciplina mira quindi a colpire l'intera catena di commercializzazione dei prodotti contraffatti e non soltanto l'autore materiale della falsificazione.  


Il nuovo reato di frode alimentare (Art. 517-sexies C.P.)

Uno degli interventi più rilevanti della Legge 75/2026 è l’introduzione del reato di “frode alimentare”, con il nuovo articolo 517-sexies.  Il nuovo reato di frode alimentare copre le condotte che erano, in precedenza, oggetto delle condotte sanzionate dall’art. 516 C.P. (ora abrogato) e dall’art 515 C.P. (Frode nell’esercizio del commercio), applicato agli alimenti, ampliando la tutela e aggravando la pena.   

La nuova fattispecie di frode alimentare punisce chi, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale o di intermediazione, commercializza alimenti, bevande o acque che sa essere non genuini, oppure sostanzialmente difformi rispetto a quanto dichiarato o pattuito.   La norma prende in considerazione non soltanto la vendita, ma qualsiasi attività di immissione nel mercato, compresa l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione effettuata mediante strumenti digitali o tecniche di comunicazione a distanza.

Perché il reato sia configurabile è necessario che il soggetto agisca con la consapevolezza della difformità del prodotto, con l'intenzione di indurre in errore l'acquirente e con la finalità di ottenere un profitto.

La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro.  

La riforma introduce inoltre una specifica causa di non punibilità. Il fatto non è punibile quando risulta di lieve entità in ragione delle quantità coinvolte, del valore economico del prodotto o dell'assenza di un concreto pregiudizio per il consumatore o per il mercato.


Quando scatta il reato di commercio di alimenti con segni mendaci (Art. 517-septies C.P.)

La Legge 75/2026 introduce anche il nuovo articolo 517-septies del Codice Penale, dedicato al commercio di alimenti con segni mendaci.

La norma è diretta a reprimere le condotte in cui l'inganno viene realizzato attraverso etichette, marchi, simboli, immagini o altre indicazioni idonee a fornire al consumatore una rappresentazione non veritiera del prodotto.  Il reato si configura quando vengono utilizzati segni o indicazioni che l'operatore sa essere falsi o ingannevoli e che sono idonei a indurre in errore il compratore riguardo all'origine, alla provenienza, alla qualità, alla quantità o agli ingredienti dell'alimento.  Particolarmente significativa è la scelta del legislatore di estendere espressamente la disciplina anche alle attività svolte tramite siti internet, marketplace, piattaforme di e-commerce e altri strumenti digitali.  Anche in questo caso è richiesto il dolo specifico, ossia la volontà di trarre un profitto inducendo il consumatore in errore. La pena prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro.


Le aggravanti previste dalla Legge 75/2026

Per i reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci la legge prevede una serie di aggravanti speciali che comportano un aumento della pena.  L'aggravamento si applica quando il fatto riguarda prodotti o ingredienti DOP e IGP, quando vengono utilizzati documenti di trasporto falsi o vengono rese false dichiarazioni agli organismi di controllo, quando la frode assume particolare gravità per la quantità di prodotto coinvolta oppure quando vengono commercializzati come biologici prodotti privi della necessaria certificazione.  La disciplina diventa ancora più severa quando ricorrono contemporaneamente due o più circostanze aggravanti. In questo caso la pena può essere aumentata da un terzo alla metà.


Agropirateria: quando la frode diventa organizzata

A'agropirateria non è stata configurata come un autonomo reato, nel testo definitivo della riforma, ma come una specifica aggravante applicabile alle ipotesi più gravi di frode alimentare.  L'aggravante ricorre, fuori delle ipotesi di reati associativi (associazione per  delinquere e associazioni di tipo mafioso), quando le condotte illecite vengono realizzate attraverso una pluralità di operazioni e mediante un'organizzazione stabile e continuativa predisposta per la commissione di reati nel settore agroalimentare.  La presenza di una struttura organizzata, la sistematicità delle operazioni e la capacità di incidere in modo significativo sul mercato rappresentano gli elementi che distinguono l'agropirateria dalle ipotesi ordinarie di frode.  Quando l'aggravante è riconosciuta, la pena prevista per il reato base aumenta da un terzo alla metà. Nei casi più gravi possono inoltre essere applicate pene accessorie quali l'interdizione dall'attività professionale, il divieto di ottenere autorizzazioni amministrative e finanziamenti pubblici, la chiusura temporanea dello stabilimento e, nelle ipotesi più gravi, la revoca definitiva delle autorizzazioni e la cessazione dell'attività.  L’aggravante dell’agropirateria rende applicabili le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/01.


La confisca obbligatoria dei profitti illeciti

Tra gli strumenti più incisivi introdotti dalla riforma vi è il nuovo regime di confisca obbligatoria.  Per i reati di contraffazione delle DOP e IGP, frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci il giudice deve sempre disporre la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato, nonché del prodotto, del prezzo e del profitto derivante dall'illecito.

Quando tali beni non sono individuabili o non risultano più disponibili, è possibile procedere alla cosiddetta confisca per equivalente, colpendo altri beni dell'autore del reato per un valore corrispondente al profitto.  La misura è finalizzata a eliminare ogni vantaggio economico derivante dall'attività illecita e rappresenta uno dei principali strumenti di deterrenza previsti dalla nuova disciplina.


Cosa devono fare le imprese alimentari

La riforma dei reati alimentari impone alle imprese del settore una maggiore attenzione alla gestione delle informazioni che accompagnano il prodotto lungo tutta la filiera.  La Legge 75/2026 impone alle imprese alimentari una revisione dei propri sistemi di compliance e di gestione del rischio. Oltre a introdurre nuovi reati alimentari, la riforma aumenta significativamente molte sanzioni amministrative in materia di etichettatura, informazioni al consumatore, origine dei prodotti, rintracciabilità e tutela delle denominazioni protette, in alcuni casi parametrandole al fatturato aziendale.  Diventa quindi fondamentale verificare la conformità di etichette, comunicazioni commerciali, schede prodotto, contenuti online e procedure di tracciabilità, al fine di prevenire contestazioni sia sul piano amministrativo sia su quello penale. Le aziende dotate di Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dovrebbero inoltre aggiornare la propria valutazione dei rischi e i relativi presidi di controllo.

Studio Legale Corte assiste operatori del settore agroalimentare nelle attività di verifica della conformità normativa e della valutazione dei rischi legati all’etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti alimentari.  Forniamo consulenza nelle valutazioni di compliance e aggiornamento dei Modelli 231 con riferimento ai reati alimentari, difese nei procedimenti sanzionatori amministrativi e nei procedimenti penali per reati alimentari, e formazione volta a prevenire le contestazioni. 


Conclusioni

La Legge 75/2026 rafforza in modo significativo la tutela dei prodotti alimentari attraverso un sistema che combina nuove fattispecie penali, maggiore protezione delle DOP e IGP e un generale inasprimento delle sanzioni, sia penali sia amministrative. Per le imprese agroalimentari, la riforma conferma l'importanza di investire nella compliance, nella correttezza delle informazioni fornite al consumatore, nella tracciabilità e nell'aggiornamento dei propri sistemi di controllo, al fine di ridurre il rischio sanzionatorio e tutelare il valore delle proprie produzioni in un contesto normativo e di vigilanza sempre più rigoroso.

Studio Legale Corte

Studio Legale Corte è lo studio di avvocati di diritto alimentare più antico d'Italia, fondato nel 1921. Offriamo difese, consulenza e formazione all'industria alimentare.

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