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Indicazione di origine degli alimenti: normativa UE, ingrediente primario e sanzioni

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Indicazione di origine degli alimenti: normativa UE, ingrediente primario, Regolamento (UE) 775/2018 e obblighi nazionali

L’indicazione di origine degli alimenti è oggi uno dei temi più strategici nel diritto alimentare europeo. Le imprese del settore agroalimentare devono confrontarsi con un sistema normativo complesso, fondato sul Regolamento (UE) n. 1169/2011, integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2018 e affiancato da numerose norme verticali europee e da discipline nazionali che impongono obblighi specifici di etichettatura di origine.

La corretta gestione dell’origine in etichetta non riguarda soltanto la trasparenza verso il consumatore, ma incide direttamente su responsabilità giuridica, rischio sanzionatorio e strategie di comunicazione commerciale. Comprendere quando l’indicazione di origine è obbligatoria, quando è volontaria e quando può diventare ingannevole è essenziale per garantire la conformità normativa.

 

Regolamento (UE) 1169/2011: la disciplina generale dell’origine degli alimenti

Il Regolamento (UE) 1169/2011 costituisce la normativa quadro in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L’articolo 9 individua le indicazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati e include, tra queste, il paese d’origine o il luogo di provenienza nei casi previsti dall’articolo 26.

Non esiste dunque un obbligo generalizzato di indicare l’origine per tutti i prodotti alimentari. L’obbligo scatta solo nelle ipotesi previste dal regolamento o da altre disposizioni settoriali nazionali o dell’Unione europea. Questo impianto normativo riflette l’equilibrio tra libera circolazione delle merci e tutela del consumatore, cercando di evitare un aggravio informativo non giustificato.

L’origine diventa giuridicamente rilevante quando è necessaria per prevenire pratiche ingannevoli o quando è prevista da norme specifiche.

 

Articolo 26 del Regolamento (UE) 1169/2011: quando l’indicazione di origine è obbligatoria

L’articolo 26 disciplina in modo puntuale i casi in cui l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza diventa obbligatoria.

In primo luogo, l’origine deve essere indicata quando la sua omissione può indurre in errore il consumatore, specialmente qualora l’etichetta, la presentazione o la pubblicità evochino un’origine diversa da quella reale. Elementi grafici, riferimenti geografici, bandiere o simboli nazionali possono attivare questo obbligo.

In secondo luogo, l’articolo richiama le ipotesi in cui normative europee settoriali prevedono espressamente l’indicazione di origine per determinate categorie di prodotti.

La norma impone poi l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario quando l’origine dell’alimento è indicata e risulta diversa da quella del suo ingrediente primario. Questa disposizione ha ampliato significativamente la portata degli obblighi informativi, incidendo su moltissimi prodotti trasformati.

L’obiettivo è evitare che l’indicazione dell’origine del prodotto nel suo complesso generi un’impressione fuorviante circa la provenienza delle materie prime primarie.

 

La definizione di ingrediente primario nel diritto alimentare europeo

Il Regolamento (UE) 1169/2011 definisce ingrediente primario "l’ingrediente o gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento dell’alimento oppure che sono abitualmente associati alla denominazione dell’alimento dal consumatore e per i quali è generalmente richiesta un’indicazione quantitativa".

Questa definizione combina un criterio quantitativo e uno qualitativo. Un ingrediente può essere primario non solo perché maggioritario in termini percentuali, ma anche perché caratterizzante sotto il profilo identitario del prodotto. Il concetto assume rilievo centrale nell’etichettatura dei prodotti trasformati, come salse, preparazioni alimentari e prodotti composti.

L’individuazione dell’ingrediente primario richiede un’analisi tecnico-giuridica che tenga conto sia della composizione effettiva sia della percezione del consumatore medio.

 

Il Regolamento (UE) 775/2018: indicazione dell’origine dell’ingrediente primario

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 disciplina le modalità con cui deve essere indicata l’origine dell’ingrediente primario quando essa differisce da quella dell’alimento.

Il regolamento consente all’operatore di indicare il paese specifico di origine dell’ingrediente primario oppure di utilizzare formule generiche quali “UE”, “non UE” o “UE e non UE”, o di indicare che l'ingrediente ha origine diversa da quella del prodotto finito. L’informazione deve essere collocata nello stesso campo visivo dell’indicazione dell’origine dell’alimento e presentata in modo chiaro e proporzionato.

Questa normativa ha un impatto diretto sulle strategie di etichettatura, poiché limita l’utilizzo di indicazioni di origine evocative senza adeguata trasparenza sulla provenienza effettiva della materia prima principale.

 

Norme verticali europee sull’origine: es. carne, pesce, miele, ortofrutta

Oltre alla disciplina generale del Regolamento (UE) 1169/2011, l’Unione europea ha adottato numerose norme settoriali che impongono l’indicazione obbligatoria dell’origine per specifici comparti agroalimentari.

Ad esempio, nel settore delle carni, la normativa unionale prevede obblighi dettagliati relativi all’indicazione del paese di allevamento e di macellazione per diverse specie animali. Nel comparto ittico, la disciplina sulla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura impone l’indicazione della zona di cattura o del paese di allevamento. Per il miele, è obbligatoria l’indicazione del paese o dei paesi di raccolta. Anche per i prodotti ortofrutticoli freschi l’indicazione del paese di origine costituisce requisito essenziale di commercializzazione.

Queste norme verticali dimostrano che l’indicazione dell’origine rappresenta un elemento strutturale del diritto alimentare europeo in numerosi settori strategici.

 

Indicazioni Geografiche DOP e IGP nel Regolamento (UE) 2024/1143

Nel quadro europeo dell’indicazione di origine assumono particolare rilievo le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP), oggi disciplinate dal Regolamento (UE) 2024/1143.

A differenza dell’obbligo generale di indicare il paese d’origine previsto dal Regolamento 1169/2011, le DOP e le IGP tutelano un legame qualificato tra prodotto e territorio. Nel caso della DOP, tutte le fasi produttive devono svolgersi nell’area geografica delimitata; per la IGP è sufficiente che almeno una fase avvenga nel territorio indicato, purché il prodotto sia ad esso collegato per qualità o reputazione.

L’uso delle denominazioni registrate è subordinato al rispetto di un disciplinare approvato e a controlli ufficiali, mentre il regolamento rafforza la tutela contro evocazioni, imitazioni e utilizzi indebiti, anche in ambito digitale.

Le indicazioni geografiche rappresentano quindi una forma rafforzata di tutela dell’origine, distinta ma complementare rispetto agli obblighi informativi generali in materia di etichettatura.

 

Le norme nazionali italiane sull’etichettatura di origine

In Italia sono stati introdotti regimi nazionali che impongono l’indicazione dell’origine per specifiche filiere quali riso, grano duro per pasta, pomodoro e derivati, latte e prodotti lattiero-caseari e carni suine trasformate.

Tali discipline, inizialmente configurate come regimi sperimentali, richiedono l’indicazione di informazioni dettagliate quali il paese di coltivazione, il paese di mungitura, il paese di trasformazione o il paese di allevamento e macellazione.

La coesistenza di norme europee orizzontali, disposizioni verticali settoriali e misure nazionali rende il quadro normativo particolarmente articolato, imponendo alle imprese un’attenta gestione della tracciabilità e della documentazione di filiera.

 

Indicazione di origine, rischio sanzionatorio e compliance aziendale

L’operatore del settore alimentare con il cui nome il prodotto è commercializzato è responsabile della correttezza delle informazioni fornite in etichetta. L’indicazione dell’origine, quando obbligatoria o volontariamente dichiarata, deve essere veritiera, coerente con la documentazione interna e non idonea a trarre in inganno il consumatore.

La violazione delle disposizioni in materia di indicazione di origine può comportare conseguenze rilevanti sotto il profilo amministrativo, civile e penale.

Sul piano amministrativo, l’inosservanza del Regolamento (UE) 1169/2011 e delle norme settoriali europee o nazionali può determinare l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nonché misure accessorie.

Le violazioni possono inoltre essere qualificate come pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo, con conseguente intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), qualora le indicazioni di origine risultino idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

L'errata o ingannevole indicazione dell’origine può integrare fattispecie penalmente rilevanti, tra cui la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) o la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), con possibili riflessi anche in termini di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il contesto italiano si caratterizza per una particolare severità nella tutela del “Made in Italy”. Le autorità di controllo adottano criteri rigorosi nelle valutazioni relative ai richiami all’italianità del prodotto, anche alla luce di norme sanzionatorie specifiche e di un orientamento giurisprudenziale attento alla tutela dell’origine geografica quale elemento identitario e reputazionale del sistema agroalimentare nazionale.

In questo quadro, la corretta impostazione dell’etichettatura di origine non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma una componente essenziale della gestione del rischio legale e reputazionale dell’impresa.

Consulenza e difesa specialistica in materia di indicazione di origine

La disciplina dell’origine degli alimenti costituisce un ambito ad alta complessità normativa e a elevata esposizione al rischio sanzionatorio. L’applicazione coordinata del Regolamento (UE) 1169/2011, del Regolamento (UE) 2018/775, del Regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni settoriali e nazionali richiede un’analisi giuridica sistematica e una verifica puntuale della filiera.

Le attività dello studio sono orientate alla prevenzione del contenzioso, alla riduzione del rischio sanzionatorio e alla costruzione di una comunicazione commerciale conforme, trasparente e giuridicamente solida.

Studio Legale Corte assiste le imprese del settore agroalimentare nell’esame dell’etichettatura di origine e nella valutazione dei riferimenti geografici e dell’ingrediente primario. 

Lo Studio Legale Corte affianca le aziende nella progettazione di percorsi formativi mirati a rafforzare le competenze interne e la consapevolezza normativa delle funzioni coinvolte, prevenendo criticità nella gestione dell’etichettatura e riducendo il rischio di contestazioni. 

Offrendo supporto nella gestione dei rapporti con le autorità di controllo, ivi comprese le contestazioni dell’ICQRF in materia di etichettatura ingannevole e i procedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette.

La consulenza include inoltre la verifica della conformità dei prodotti nell’ambito di due diligence legali e regolatorie nelle operazioni di M&A nel settore food, garantendo che gli aspetti di etichettatura di origine, tracciabilità e claims commerciali siano coerenti con la normativa vigente, prima e dopo il perfezionamento delle operazioni societarie.

L’attività dello Studio comprende anche l’assistenza difensiva nei procedimenti penali connessi alla comunicazione dell’origine, tra cui le ipotesi di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), nonché la gestione dei profili di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

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