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  • Avv. Paola Corte

Greenwashing: Guida breve alla Direttiva UE 2024/825 e le nuove pratiche sleali sui claims ambientali e di sostenibilità

Greenwashing: Guida breve alla Direttiva UE 2024/825 e le nuove pratiche sleali sui claims ambientali e di sostenibilità
Greenwashing: Guida breve alla Direttiva UE 2024/825 e le nuove pratiche sleali sui claims ambientali e di sostenibilità

l'UE da un giro di vite al greenwashing

E' stata pubblicata il 6 marzo 2024 la Direttiva UE 2024/825 per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

La direttiva pone una serie di divieti e di obblighi generici di trasparenza in materia di claims ambientali e di sostenibilità. Porterà all’inserimento di nuove regole specifiche nel Codice del Consumo in ordine a claims ambientali e di sostenibilità, rendendo quindi più semplice l’individuazione e la contestazione delle pratiche ingannevoli da parte delle autorità, e ponendo un freno al greenwashing. 

Di seguito una breve guida alle principali novità che saranno introdotte dalla direttiva.


Sommario


Le principali novità sono le seguenti.  

1. Marchi di sostenibilità e certificazioni (cioè un marchio di fiducia che copra gli aspetti ambientali, gli aspetti sociali, o entrambi) 

Per esibire un marchio marchi di sostenibilità  occorrerà utilizzare un marchio stabilito dalle autorità pubbliche (es. in Italia, il marchio “Made Green in Italy), oppure basarsi su un sistema di certificazione basato su uno standard, aperto a tutti gli operatori, con condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, che sia frutto di una consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi.  

La verifica del rispetto di tale standard dovrà essere effettuata da un soggetto terzo rispetto sia al titolare dello standard, che all’operatore che vanterà la certificazione.  

2. Impatto zero e neutralità climatica

La Direttiva pone un divieto assoluto di vantare un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, tra cui anche la CO2, sulla base della compensazione.  Il divieto non impedirà alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché le aziende forniscano tali informazioni in modo non ingannevole, e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell’UE.  

3. Dichiarazioni sulle prestazioni ambientali future

Dovranno necessariamente basarsi su un piano dettagliato e verificabile, che includa impegni chiari ed oggettivi (inclusa l’assegnazione delle risorse necessarie), e che sia pubblicamente disponibile e verificabile. Gli obiettivi dovranno essere misurabili e con scadenze precise, che dovranno essere verificate periodicamente da un soggetto terzo indipendente. Le cui conclusioni del verificatore dovranno essere messe a disposizione dei consumatori.  

4. Green claims generici (es: espressioni come “green”, “ecocompatibile”,  “rispettoso dell’ambiente” "amico dell'ambiente")

Saranno vietati i claims generici, cioè quelli che non siano inclusi in un marchio di sostenibilità, e la cui specificazione non sia fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso supporto o mezzo di comunicazione, a meno che non si sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti. Sarà quindi possibile solo se le prestazioni ambientali siano conformi al Regolamento Ecolabel, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni comunitarie.  Anche le espressioni generiche come "consapevole", "sostenibile" o "responsabile" dovrebbero essere evitate, se basate solo sulle prestazioni ambientali eccellenti, poiché tali dichiarazioni implicano altre caratteristiche, oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali.

5. Sanzioni per le violazioni della Direttiva 2024/825

Le sanzioni saranno quelle inflitte dall’AGCM per pratiche commerciali ingannevoli, (€5000-€10.000.000) 

6. Termini per l’adeguamento 

Il termine previsto per l’applicabilità della Direttiva 2024/825 è il 27 settembre 2026, ma alcune delle pratiche regolate dalla Direttiva UE 2024/825 sono già oggi considerate ingannevoli sulla base dell’interpretazione delle norme generali contenute nel codice del consumo. Le sanzioni sono già oggi quelle applicate dall'AGCM. 


per maggiori dettagli, si vedano altri articoli di Paola Corte sullo stesso tema:

  • Come l’Europa vuole tutelare i consumatori dal greenwashing articolo pubblicato su Forbes Italia il 18.03.24:

  • The Proposal of a Green Claims Directive European Food and Feed Law Review, Volume 18, Issue 3 (2023), pp. 152 – 156

  •  Green Claims ∙ The Future of Green Claims European Food and Feed Law Review Volume 18, Issue 2 (2023), pp. 107 – 111


 

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Studio Legale Corte è lo studio di avvocati di diritto alimentare più antico d'Italia, fondato nel 1921. Offriamo difese, consulenza e formazione all'industria alimentare

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