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Etichettatura dei prodotti plant-based e uso delle denominazioni della carne: cosa stabilisce la sentenza della Corte di giustizia C-438/23 (Protéines France)

  • Avv. Paola Corte
  • 29 apr 2025
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 4 giorni fa

Sentenza Corte di Giustizia C-438/23 (Protéines France e altri)

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 ottobre 2024, causa C-438/23 (Protéines France e altri), rappresenta una decisione centrale per comprendere come il diritto europeo disciplina l’uso delle denominazioni della carne nell’etichettatura dei prodotti plant-based.  La Corte affronta una questione particolarmente dibattuta: uno Stato membro può vietare in via generale l’uso di termini tradizionalmente associati alla macelleria per alimenti in cui la carne è stata interamente sostituita da proteine vegetali?  La risposta costruisce un equilibrio preciso tra armonizzazione del mercato interno e tutela del consumatore. Solo le denominazioni espressamente definite dal diritto dell’Unione o da una normativa nazionale adottata in modo conforme possono essere considerate denominazioni legali riservate: termini come “carne”, quando normativamente definiti, non possono essere utilizzati per prodotti vegetali. Gli Stati membri possono istituire denominazioni legali a livello nazionale, ma non possono introdurre divieti generalizzati sull’uso di determinate parole senza una base normativa formale.  In assenza di una denominazione legale, l’uso di denominazioni usuali o descrittive è consentito, anche quando vi sia una sostituzione totale dell’ingrediente atteso, purché l’informazione sia chiara e non ingannevole. Resta comunque il potere delle autorità nazionali di controllare caso per caso che l’etichettatura non risulti concretamente ingannevole.  Il ragionamento della Corte ruota attorno a quattro pilastri: la nozione di denominazione legale, le denominazioni effettivamente riservate dal diritto UE, il ruolo delle denominazioni usuali o descrittive – anche in caso di sostituzione completa dell’ingrediente – e il limite rappresentato dal controllo di ingannevolezza da parte delle autorità nazionali.


Indice:


1) Cosa sono le denominazioni legali nel Regolamento (UE) 1169/2011

Il punto di partenza è l’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del Regolamento (UE) 1169/2011, che definisce la “denominazione legale” come la denominazione prescritta dal diritto dell’Unione applicabile all’alimento oppure, in mancanza, quella prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui l’alimento è commercializzato

La Corte chiarisce che una denominazione è “legale” solo quando esiste una base normativa che la definisce e la associa formalmente a un determinato alimento. Non basta l’uso tradizionale o l’associazione culturale di un termine a un certo prodotto: occorre una disposizione che lo prescriva in modo espresso

Questa distinzione è decisiva per comprendere perché non tutti i termini tipici della macelleria possano essere considerati automaticamente “riservati”.



2) Le denominazioni legali espressamente richiamate dalla Corte di Giustizia (carne, ecc)

Nella sentenza, la Corte richiama alcune denominazioni che costituiscono esempi di denominazioni legali nel diritto dell’Unione: 

  • «carni», come «le parti commestibili degli animali»

  • «carni separate meccanicamente», 

  • «preparazioni a base di carne», 

  • «prodotti a base di pesce» e 

  • «prodotti a base di carne».

Le definizioni di questi prodotti sono richiamate dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del Regolamento UE 1169/2011, che fa riferimento all’allegato I del Regolamento UE n. 853/2004.  Queste denominazioni non possono essere utilizzate per prodotti plant-based, neppure con precisazioni aggiuntive.  La corte chiarisce esplicitamente che un alimento che non contiene parti commestibili di animali non può essere designato come “carne”: 

“64      Dal momento che le «carni» sono definite, al punto 1.1 di tale allegato I, come «le parti commestibili degli animali», un alimento che non contiene tali parti non può utilizzare la denominazione «carne», quand’anche essa sia accompagnata da precisazioni sulla sostituzione di componenti o ingredienti.”

La Corte richiama anche il precedente (sentenza del 14 giugno 2017, TofuTown.com (C‑422/16, EU:C:2017:458) relativo a “latte” e “prodotti lattiero-caseari”, per i quali esiste una disciplina unionale che ne riserva l’uso ai prodotti derivati dalla secrezione mammaria

Ciò che invece manca nel diritto UE è una norma che riservi in modo generale e astratto tutti i termini tipici della macelleria (come “bistecca” o “salsiccia”) ai soli prodotti di origine animale

Questo è il nodo centrale della decisione.



3) La possibilità per gli Stati membri di istituire denominazioni legali

Un passaggio fondamentale della sentenza riguarda lo spazio di intervento degli Stati membri.

La Corte riconosce che, in assenza di una denominazione legale stabilita dal diritto dell’Unione, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali che prevedano denominazioni legali

Questo significa che l’armonizzazione europea non esclude ogni competenza nazionale. Tuttavia, la Corte precisa che istituire una denominazione legale richiede un’operazione normativa positiva: definire l’alimento e associare formalmente a esso una specifica denominazione

Non è invece equivalente adottare una misura che si limiti a vietare l’uso di determinati termini per taluni prodotti senza istituire una vera denominazione legale. Vietare una parola non significa trasformarla automaticamente in denominazione legale riservata

Questo chiarimento è decisivo per comprendere perché il decreto francese sia stato ritenuto incompatibile con l’armonizzazione europea: non istituiva vere denominazioni legali, ma introduceva un divieto generale sull’uso di termini della macelleria per prodotti vegetali. 



4) L’uso di denominazioni usuali e descrittive per l'etichettatura dei prodotti plant-based

Quando non esiste una denominazione legale, l’alimento deve essere designato mediante una denominazione usuale o, in mancanza, descrittiva, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 1169/2011

La Corte sottolinea che tali denominazioni non possono essere circoscritte in modo generale e astratto dalle autorità nazionali, poiché dipendono dall’uso corrente del linguaggio e dalla capacità del termine di descrivere in modo sufficientemente chiaro la natura del prodotto

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda l’ipotesi in cui un ingrediente che il consumatore presume normalmente presente sia sostituito con un ingrediente diverso. La Corte chiarisce che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), e l’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento si applicano anche quando la sostituzione riguarda un ingrediente primario o addirittura l’unico ingrediente atteso

Questo significa che anche nel caso di sostituzione completa – ad esempio proteine animali sostituite integralmente da proteine vegetali – la disciplina europea non impone un divieto automatico della denominazione. Ciò che viene richiesto è una chiara indicazione della sostituzione in prossimità della denominazione del prodotto

Il rispetto di tali modalità informative istituisce una presunzione relativa di adeguata tutela del consumatore



5) Il limite: controllo di ingannevolezza caso per caso

L’armonizzazione europea impedisce agli Stati membri di introdurre divieti generali e astratti sulle denominazioni usuali o descrittive.

Tuttavia, la sentenza non elimina il potere di controllo delle autorità nazionali.  In caso di prodotto plant-based sul quale sia stata utilizzata una denominazione “usuale” o “descrittiva” che faccia riferimento ai termini di macelleria, l’autorità nazionale può intervenire nei confronti dell’OSA se ritiene che la denominazione o l’etichettatura sia idonea a indurre in errore il consumatore nelle modalità concrete di presentazione, vendita o promozione, Il modello delineato dalla Corte è quindi chiaro: non divieti ex ante generalizzati, ma controllo concreto ex post. L’operatore resta responsabile della correttezza delle informazioni fornite e deve garantire che la denominazione, letta insieme agli altri elementi dell’etichetta, non generi confusione sulla natura e sulla composizione del prodotto



6) Conclusione

La sentenza C-438/23 stabilisce un equilibrio preciso tra armonizzazione del mercato interno e tutela del consumatore.  Solo le denominazioni espressamente definite dal diritto dell’Unione o da una normativa nazionale adottata in modo conforme possono essere considerate denominazioni legali riservate.  Espressioni come “carne” sono denominazioni legali che non possono essere utilizzate per prodotti plant based.  Gli Stati membri possono stabilire denominazioni legali a livello nazionale per determinati prodotti.  Non possono invece disporre divieti generalizzati di usare determinate parole. In assenza di denominazioni legali, è consentito l’uso di denominazioni usuali o descrittive, anche in presenza di sostituzione totale dell’ingrediente atteso, purché l’informazione sia chiara e non ingannevole. Gli stati membri possono controllare caso per caso che l’etichettatura non sia effettivamente ingannevole. 

Non si tratta di una liberalizzazione indiscriminata del linguaggio commerciale, ma di un sistema fondato su definizione normativa quando esiste e, in mancanza, su trasparenza, responsabilità dell’operatore e controllo concreto dell’ingannevolezza.


Link alla sentenza 


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