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Comunicazione dei benefici negli alimenti: indicazioni volontarie,
claims nutrizionali e claims sulla salute, botanicals e probiotici
 

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Comunicazione dei benefici negli alimenti: inquadramento normativo e strategico

Nel mercato alimentare contemporaneo la comunicazione dei benefici e delle caratteristiche di un prodotto rappresenta un elemento centrale delle strategie di posizionamento. Espressioni come “senza…”, “fonte di…”, “ricco di…” o indicazioni che richiamano effetti sull’organismo assumono un preciso rilievo giuridico nell’ambito dell’etichettatura e della pubblicità. Il corretto inquadramento normativo di tali diciture — come semplici informazioni volontarie, diciture regolamentate, claims nutrizionali o claims sulla salute — è indispensabile sia nella fase di sviluppo del prodotto, quando la formulazione nasce da una precisa strategia di marketing orientata a un determinato claim, sia nella fase di elaborazione della campagna di comunicazione, qualora si intenda valorizzare le caratteristiche salutistiche o benefiche di un prodotto già esistente. Solo una qualificazione giuridica preventiva consente di strutturare correttamente il prodotto e di utilizzare legittimamente tali indicazioni nella comunicazione commerciale.

 

Indicazioni volontarie e Reg. (UE) 1169/2011

Le indicazioni volontarie, disciplinate dal Regolamento (UE) 1169/2011, sono informazioni che l’operatore sceglie di inserire in etichettatura o nella pubblicità oltre a quelle obbligatorie, purché rispettino i principi generali di correttezza e trasparenza. L’articolo 7 vieta informazioni ingannevoli che possano indurre in errore circa la natura, le caratteristiche, la composizione, la quantità, la durata o l’origine dell’alimento, attribuire effetti o proprietà non possedute, suggerire che il prodotto abbia caratteristiche particolari quando in realtà sono comuni a tutti gli alimenti analoghi, o evocare proprietà di prevenzione, trattamento o cura di malattie. Le indicazioni volontarie devono essere chiare, precise, verificabili e non ambigue, restando l’operatore pienamente responsabile della loro veridicità anche quando non si applica la disciplina specifica dei claims nutrizionali e sulla salute.

 

Diciture “senza..” e comunicazione “free from..”

Le espressioni “senza” o “free from” non costituiscono una categoria giuridica uniforme e devono essere qualificate caso per caso. In alcuni casi sono soggette alle sole regole generali di correttezza e non ingannevolezza previste dal Regolamento (UE) 1169/2011, come accade per diciture quali “senza aromi”; in altri sono disciplinate da specifiche norme dell’Unione europea, come nel caso del “senza glutine”; talvolta sono oggetto di orientamenti e interpretazioni consolidate a livello nazionale, come per il “senza lattosio”; in altri ancora rientrano tra i claims nutrizionali regolati dal Regolamento (CE) 1924/2006, come “senza zuccheri”. La loro legittimità dipende quindi dal corretto inquadramento normativo e dal rispetto delle condizioni applicabili.

 

Regolamento (CE) 1924/2006 - Claims nutrizionali 

Il Regolamento (CE) 1924/2006 disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità degli alimenti. Per claim nutrizionale si intende qualsiasi indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento possieda particolari proprietà benefiche dovute al contenuto di energia o di specifiche sostanze nutritive o di altro tipo. I claims nutrizionali sono esclusivamente quelli espressamente previsti dall’Allegato del Regolamento e possono essere utilizzati solo nel rispetto delle condizioni quantitative stabilite; esempi tipici sono “a basso contenuto di grassi” e “fonte di proteine”.

I claims nutrizionali comparativi rientrano nella medesima categoria e si fondano su un confronto con altri alimenti, come nel caso di “–30% di grassi” o “meno zuccheri rispetto alla media dei prodotti analoghi”. In tali ipotesi è particolarmente delicata la corretta individuazione della categoria di riferimento e del termine di paragone, nonché la predisposizione di adeguata documentazione a supporto del confronto effettuato; proprio per la complessità della valutazione comparativa, questi claims sono stati frequentemente oggetto di controlli e contestazioni da parte delle autorità competenti.

 

Claims sulla salute, botanicals e probiotici

I claims sulla salute stabiliscono un rapporto tra un alimento, o uno dei suoi componenti, e un effetto benefico sull’organismo. Ai sensi del Regolamento (CE) 1924/2006, tali indicazioni possono essere utilizzate solo se autorizzate a livello dell’Unione europea e inserite nel Registro dei claims ammessi, nel rispetto delle condizioni previste; restano esclusi i riferimenti alla prevenzione o cura di malattie, riservati ai medicinali.

Accanto ai claims espressamente autorizzati, vi sono ambiti che presentano profili peculiari, pur essendo comunemente associati dal consumatore a benefici per la salute. È il caso dei botanicals, per i quali molte indicazioni risultano ancora in fase di valutazione a livello europeo (botanical claims “on hold”), con conseguente applicazione di regimi transitori e interpretazioni non uniformi tra gli Stati membri; in Italia, inoltre, il Ministero della Salute ha adottato Linee guida sulle indicazioni fisiologiche riferite alle sostanze e preparati vegetali, che costituiscono un parametro di riferimento nella formulazione dei messaggi. Analoga complessità riguarda i probiotici, per i quali esistono specifiche Linee guida ministeriali italiane, mentre in diversi altri Paesi dell’Unione l’utilizzo del termine “probiotico” è considerato un’indicazione salutistica non autorizzata. Tali divergenze rendono particolarmente delicata la valutazione giuridica dei messaggi, soprattutto in caso di commercializzazione transfrontaliera.

 

Controlli delle autorità e gestione del

rischio regolatorio

La comunicazione dei benefici negli alimenti è oggetto di controlli sistematici da parte delle autorità di vigilanza, che verificano non solo la conformità dell’etichettatura e dei claims utilizzati, ma anche la coerenza complessiva delle strategie comunicative, comprese le campagne pubblicitarie e i contenuti digitali. Per gruppi operanti su più mercati e brand ad elevata esposizione reputazionale, le contestazioni possono tradursi non solo in sanzioni amministrative per violazioni in materia di etichettatura, ma anche in procedimenti per pratiche commerciali scorrette dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, o contestazioni penali, con impatti rilevanti sul piano competitivo e d’immagine. Le divergenze interpretative tra Stati membri rendono inoltre necessaria una valutazione coordinata nei casi di lanci multi-Paese.

 

Assistenza strategica – Studio Legale Corte

Lo Studio Legale Corte affianca gruppi e aziende del settore food integrando la compliance regolatoria nella definizione della brand strategy, in modo che lo sviluppo del prodotto, la documentazione tecnico-scientifica e il posizionamento commerciale risultino coerenti fin dall’origine. L’assistenza comprende il coordinamento con le funzioni marketing, regulatory e compliance, la gestione delle differenze interpretative tra ordinamenti nazionali, la revisione preventiva dell’etichettatura e delle campagne di comunicazione, nonché la difesa nei procedimenti sanzionatori penale e amministrativi, e nei contenziosi in materia di pratiche commerciali scorrette.

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