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Regolamento (UE) 1169/2011: 
infomazioni obbligatorie e informazioni volontarie nell’etichettatura alimentare

Regolamento (UE) 1169/2011

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 rappresenta la disciplina fondamentale in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori. È la norma che stabilisce cosa deve essere indicato in etichetta, come deve essere presentato e quali limiti devono rispettare le comunicazioni commerciali relative agli alimenti.

Tra le molteplici finalità del regolamento spiccano la volontà di garantire un elevato livello di tutela della salute e degli interessi dei consumatori e assicurare la libera circolazione degli alimenti nel mercato interno dell’Unione europea attraverso regole armonizzate.

L’etichettatura non è quindi un mero adempimento formale, ma uno strumento essenziale di trasparenza e responsabilità per l’operatore del settore alimentare.

Divieto di ingannare il consumatore

Il Regolamento (UE) 1169/2011 si applica a tutte le informazioni fornite al consumatore sugli alimenti, non solo a quelle riportate in etichetta, ma anche a quelle diffuse attraverso la pubblicità, la presentazione del prodotto e qualsiasi altra forma di comunicazione commerciale.

Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare per quanto riguarda la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. È vietato attribuire a un alimento effetti o proprietà che non possiede, così come suggerire che esso presenti caratteristiche particolari quando tutti i prodotti analoghi possiedono le medesime caratteristiche.

Le informazioni non possono inoltre attribuire a un alimento proprietà atte a prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa europea in materia di indicazioni sulla salute.

Il regolamento impone che le informazioni siano accurate, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore medio. L’intera presentazione dell’alimento – comprese forma, aspetto, confezionamento, materiali utilizzati, modalità di esposizione e contesto in cui il prodotto è offerto – non deve essere idonea a creare confusione o a indurre in errore.

La responsabilità principale delle informazioni ricade sull’operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato. Tuttavia, anche gli altri operatori della filiera sono tenuti a non fornire, modificare o mantenere informazioni che sappiano o dovrebbero ragionevolmente sapere essere non conformi alla normativa applicabile. La correttezza dell’informazione alimentare rappresenta quindi una responsabilità condivisa lungo l’intera catena di produzione e distribuzione.

Le informazioni obbligatorie

Il Regolamento elenca le informazioni obbligatorie per la generalità degli alimenti preimballati. Tra le principali rientrano la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, l’indicazione degli allergeni, la percentuale degli ingredienti caratterizzanti, la quantità netta, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni di conservazione, le istruzioni per l’uso quando necessarie, il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile, l’eventuale indicazione di origine nei casi previsti, il titolo alcolometrico per le bevande alcoliche e la dichiarazione nutrizionale.

A queste informazioni si aggiungono ulteriori diciture obbligatorie previste in specifiche situazioni dallo stesso Regolamento 1169/2011, nonché obblighi informativi stabiliti da normative settoriali relative a determinate categorie di prodotti. Il quadro complessivo dell’etichettatura non si esaurisce quindi nell’elenco generale, ma richiede una verifica puntuale delle disposizioni applicabili al singolo alimento e alla sua modalità di presentazione sul mercato.

Le informazioni volontarie

Oltre alle informazioni obbligatorie, il Regolamento (UE) 1169/2011 consente agli operatori di inserire in etichetta informazioni volontarie. Si tratta di indicazioni aggiuntive che l’impresa sceglie di fornire per valorizzare il prodotto o per rispondere a specifiche esigenze informative del consumatore.

Questa possibilità è però soggetta a limiti precisi. Le informazioni volontarie non devono essere ingannevoli, ambigue o idonee a creare confusione. Non possono attribuire al prodotto caratteristiche che non possiede né suggerire qualità particolari quando tali caratteristiche sono comuni a tutti i prodotti analoghi.

Le indicazioni facoltative devono inoltre essere fondate su dati verificabili e non possono compromettere la chiarezza e la leggibilità delle informazioni obbligatorie. Ciò che è aggiuntivo non può oscurare ciò che è essenziale.

Rientrano tra le informazioni volontarie, ad esempio, riferimenti a metodi di produzione, indicazioni qualitative, dichiarazioni sull’assenza di determinati ingredienti o informazioni di carattere ambientale, sociale o etico.

Tali indicazioni sono soggette al controllo delle autorità competenti e possono essere contestate se idonee a influenzare in modo scorretto il comportamento economico del consumatore.  L’inserimento di informazioni volontarie richiede quindi una valutazione preventiva attenta: ogni messaggio aggiuntivo diventa parte integrante della comunicazione del prodotto e rientra nella responsabilità dell’operatore.

Presentazione e leggibilità

Il Regolamento (UE) 1169/2011 disciplina anche le modalità di presentazione delle informazioni: devono essere chiare, leggibili e indelebili. Il regolamento stabilisce anche la dimensione minima dei caratteri e le modalità di presentazione, in particolare per la dichiarazione nutrizionale e l’evidenziazione degli allergeni.  Scelte grafiche, cromatiche o di collocamento delle diciture che rendano difficoltosa o non immediata la lettura di determinate informazioni possono integrare una violazione della normativa.

Profili sanzionatori e responsabilità

La violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011 può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale di attuazione, nonché misure accessorie quali il ritiro o il richiamo del prodotto dal mercato.

Un’etichettatura non conforme può inoltre essere oggetto di contestazione da parte delle autorità di controllo competenti, con possibili riflessi economici e reputazionali significativi per l’impresa.

Qualora le informazioni risultino idonee a indurre in errore il consumatore, possono configurarsi pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo, con conseguente intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nei casi più gravi, l’etichettatura ingannevole può integrare fattispecie penalmente rilevanti, con possibili profili di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In Italia, il sistema dei controlli in materia di etichettatura è particolarmente rigoroso, soprattutto nei casi in cui siano coinvolti richiami all’origine o alla qualità del prodotto. La verifica preventiva della conformità normativa rappresenta quindi uno strumento essenziale di gestione del rischio legale.

Consulenza e assistenza in materia di Regolamento (UE) 1169/2011

Studio Legale Corte affianca le imprese del settore agroalimentare nella gestione integrata delle problematiche connesse all’etichettatura e alla comunicazione commerciale dei prodotti alimentari, offrendo un’assistenza altamente specializzata e orientata alla riduzione del rischio normativo e reputazionale.

L’attività comprende la consulenza preventiva in materia di conformità al Regolamento (UE) 1169/2011, la verifica delle informazioni obbligatorie e volontarie, l’analisi dei rischi connessi ai claims nutrizionali e salutistici, alle indicazioni di origine e alla comunicazione promozionale, nonché la revisione tecnica delle etichette prima dell’immissione in commercio. Lo Studio supporta inoltre le imprese attraverso percorsi di formazione dedicati alle funzioni aziendali coinvolte nei processi decisionali in materia di etichettatura, con l’obiettivo di rafforzare le competenze interne e prevenire criticità interpretative o applicative.

In presenza di contestazioni, lo Studio assiste le imprese nei procedimenti sanzionatori amministrativi per violazione del Regolamento (UE )1169/2011 e delle normative settoriali, nei procedimenti dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette, nonché nei procedimenti penali eventualmente connessi a ipotesi di etichettatura ingannevole o comunicazione non conforme. L’assistenza si estende alla gestione dei rapporti con le autorità competenti in caso di ritiri o richiami di prodotti legati a problematiche di etichettatura.

Attraverso un approccio strutturato e strategico, lo Studio è in grado di intervenire sia in via preventiva, per assicurare una comunicazione conforme e giuridicamente solida, sia nella fase patologica, per gestire in modo tempestivo ed efficace le criticità già insorte e tutelare la posizione dell’impresa sotto il profilo sanzionatorio, penale e reputazionale.

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