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Legge 75/2026: nuove sanzioni amministrative nel settore agroalimentare

  • Avv. Paola Corte
  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 8 min

Aggiornamento: 11 ore fa

riforma delle sanzioni amministrative nella legge 75/26

Guida alle principali novità in materia sanzioni per tracciabilità, etichettatura, DOP/IGP, prodotti lattiero-caseari e prodotti ittici

La Legge n. 75 del 21 aprile 2026, "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il 29 maggio 2026, riforma in modo significativo il sistema delle sanzioni amministrative applicabili nel settore agroalimentare, oltre a riformare i reati alimentari. Le principali novità nel settore delle sanzioni amministraive riguardano la disciplina sanzionatoria delle violazioni in materia di tracciabilità, di informazioni ai consumatori disciplinate dal Regolamento (UE) 1169/2011, di utilizzo delle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari, di tutela delle DOP e delle IGP e del settore della pesca.  La riforma non modifica gli obblighi sostanziali gravanti sugli operatori, che sono per lo più stabiliti da norme di derivazione comunitaria, ma interviene sulle sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione, aumentandone gli importi e introducendo nuovi criteri di determinazione basati, in determinate ipotesi, anche sul fatturato dell'impresa. Accanto alle modifiche penali introdotte dalla Legge 75/2026 – esaminate in un separato articolo del blog dedicato alla riforma dei reati agroalimentari – il legislatore ha quindi ridisegnato alcuni aspetti del sistema degli illeciti amministrativi, senza tuttavia procedere a una revisione organica dell'intera materia.  Di seguito una breve analisi delle principali modifiche di interesse pratico per gli OSA, sulle nuove sanzioni in materia di tracciabilità, violazioni del Regolamento (UE) 1169/2011, violazioni delle denominazioni lattiero-casearie riservate ai sensi del Reg. UE 1308/13, DOP e IGP, e prodotti ittici.


Indice



Rintracciabilità: sanzioni fino a 150.000 euro per violazione Art. 18 Reg. (UE) 178/02

Come è noto, l'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che la rintracciabilità sia disposta in tutte le fasi.  In sostanza, prevede che gli OSA e OSM debbano essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale e saper individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.  A tal fine, devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere queste informazioni a disposizione delle autorità competenti che le richiedano, e gli alimenti o i mangimi devono essere adeguatamente etichettati o identificati a tal fine.  

Per la violazione di questa norma, prima della riforma il D.Lgs. 190/2006 prevedeva sanzioni comprese tra 750 e 4.500 euro, aumentate del doppio e del triplo rispettivamente per medie e grandi imprese. Con la Legge 75/2026 il quadro sanzionatorio viene sensibilmente inasprito: gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non sono in grado di garantire la corretta tracciabilità dei prodotti possono essere sanzionati da 6.000 a 48.000 euro oppure con una sanzione pari al 3% del fatturato annuo, se maggiore, fino a un massimo di 150.000 euro, con sequestro, confisca e distruzione della merce.  Le sanzioni amministrative saranno determinate in funzione di criteri prestabiliti: gravita' del fatto, durata della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, condizioni economiche dell’operatore.


Etichettatura ingannevole e pratiche leali di informazione: sanzioni ancorate al fatturato

La Legge 75/2026 interviene sul D.Lgs. 231/2017, che disciplina le sanzioni per la violazione del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori.  

La riforma lascia inalterate le sanzioni per le violazioni che una volta erano considerate le più gravi: le violazioni in materia di indicazione degli allergeni, e la vendita di prodotti alimentari oltre la data di scadenza.  

Viene invece riformata la sanzione per la violazione dell’art. 7 del Reg. UE 1169/2011:  la norma generale che dispone il divieto di indurre in errore il consumatore tramite etichettatura, pubblicità, presentazione degli alimenti, in particolare sulle caratteristiche dell’alimento; attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; vantando caratteristiche comuni a prodotti analoghi; suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, che è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente; o attribuendo proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, o facendo riferimento a tali proprietà.

La violazione dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 1169/2011, prima della riforma, era punita, salvo che il fatto costituisse reato, con una sanzione amministrativa da 3.000 a 24.000 euro, aumentata del doppio per le medie imprese e del triplo per le grandi imprese. La Legge 75/2026, lasciando inalterata la riserva penale, innalza la sanzione amministrativa pecuniaria a un importo compreso tra 4.000 e 32.000 euro oppure,  al 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso, se superiore, con un limite massimo di €100.000. Il nuovo sistema mantiene inoltre gli aumenti previsti per le imprese di maggiori dimensioni, con conseguente raddoppio delle sanzioni per le medie imprese e triplicazione per le grandi imprese.


Origine, Ingredienti e denominazione: aumento delle sanzioni per altre violazioni del Reg. UE 1169/2011

La riforma aumenta in modo consistente anche gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ad altre violazioni di disposizioni fondamentali del Regolamento (UE) 1169/2011.  Tra queste, l’uso di denominazioni legali improprie, l’irregolarità nelle indicazioni dell’elenco ingredienti, e le violazioni in materia di origine dei prodotti finiti o degli ingredienti primari potranno comportare sanzioni ancorate al fatturato, fino a un massimo di 100.000 euro.  

I criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative del Decreto Legislativo 231/17 saranno gli stessi previsti anche per le violazioni delle norme in materia di rintracciabilità: gravita' del fatto, durata della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, e condizioni economiche dell’operatore.  


Nuova tutela delle denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari

La disciplina europea contenuta nell'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1308/2013 riserva l'utilizzo delle denominazioni lattiero-casearie ai prodotti che rispettano specifici requisiti di composizione.

In particolare, il termine "latte" può essere utilizzato esclusivamente per indicare il prodotto della normale secrezione mammaria ottenuto mediante una o più mungiture, senza aggiunte o sottrazioni.

Analogamente, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono soltanto i prodotti derivati esclusivamente dal latte, ai quali possono essere aggiunte unicamente le sostanze necessarie alla loro fabbricazione, purché non sostituiscano, neppure parzialmente, i componenti naturali del latte. La normativa riserva quindi denominazioni quali formaggio, burro, panna, yogurt, kefir, siero di latte e altre analoghe esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari.

Tali denominazioni possono essere utilizzate anche per prodotti composti, a condizione che il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisca un elemento essenziale del prodotto e che nessun ingrediente sia impiegato in sostituzione dei componenti del latte. Al di fuori di queste ipotesi, le denominazioni riservate non possono essere utilizzate per prodotti diversi, nemmeno quando accompagnate da indicazioni descrittive o riferimenti alla loro origine vegetale.

Tra le principali novità introdotte dalla Legge 75/2026 vi è la nuova disciplina sanzionatoria relativa all'utilizzo delle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari. Viene introdotto il nuovo articolo 7-bis nel D.Lgs. 231/2017, che punisce l'utilizzo abusivo di termini riservati quali “latte”, “burro”, “formaggio”, “yogurt” e delle altre denominazioni di prodotti lattiero-caseari protette previste dal Regolamento (UE) 1308/2013.  La sanzione amministrativa è compresa tra €4.000-€32.000 euro oppure pari al 3% del fatturato annuo, se maggiore, fino a un massimo di 100.000 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria sono previsti il sequestro, la confisca e la distruzione della merce e del materiale utilizzato per commettere la violazione.  La sanzione si applica anche quando la denominazione protetta sia accompagnata da espressioni che ne evidenziano l'origine vegetale, come "latte vegetale", oppure da formule negative quali "non è latte".  E’ prevista l’inapplicabilità, soltanto a questa violazione, dell’istituto del pagamento in forma ridotta.  


Rafforzamento delle sanzioni per DOP e IGP

La Legge 75/2026 modifica inoltre il D.Lgs. 297/2004, rafforzando la tutela amministrativa delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).  Resta invariata la sanzione amministrativa da 2.000 a 13.000 euro per l'usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione protetta, ma vengono aggiornate numerose altre disposizioni relative agli organismi di controllo, ai consorzi di tutela e agli operatori inseriti nei sistemi di certificazione.  Una novità particolarmente rilevante riguarda gli operatori che non adempiono agli obblighi economici verso gli organismi di controllo o i consorzi di tutela. Dopo una diffida ad adempiere di 30 giorni, il soggetto inadempiente può essere sanzionato con un importo pari al triplo delle somme dovute e può essere temporaneamente inibito all'utilizzo della DOP o della IGP fino alla definizione del procedimento.


Nuove sanzioni nel settore dei prodotti ittici

Un ulteriore capitolo della riforma riguarda il riordino del sistema sanzionatorio nel settore della pesca e dei prodotti ittici.  La Legge 75/2026 sostituisce gran parte del D.Lgs. 4/2012 introducendo un nuovo sistema di sanzioni per la pesca illegale, la pesca in zone vietate, il superamento delle quote autorizzate, l'utilizzo di attrezzi non conformi e numerose altre violazioni.  Tra queste, i nuovo articolo 13-sexies del D.Lgs. 4/2012, sanziona la violazione degli obblighi di etichettatura, tracciabilità e corretta informazione al consumatore per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura con una sanzione di importo sensibilmente inferiore a quelli previsti sopra, da 1.000 a 6.000 euro, per di più non ancorati al fatturato, applicabile in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura fino alla vendita al dettaglio. Per attività quali la vendita e la somministrazione di pesci sotto misura sono previste sanzioni in funzione del peso dei prodotti ittici, da un minimo di 100 euro fino a 75000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. La disciplina è completata da un articolato sistema di sanzioni accessorie, che comprende la confisca del pescato, la confisca degli attrezzi utilizzati e, nei casi più gravi, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.


Cosa devono fare le imprese

Le modifiche introdotte dalla Legge 75/2026, che comprendono sia l'aumento di numerose sanzioni amministrative sia l'introduzione di nuove fattispecie di reato a tutela del patrimonio agroalimentare, rendono opportuno un attento riesame delle attività aziendali maggiormente esposte al rischio di contestazioni. La riforma attribuisce particolare rilievo alla correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, alla tracciabilità dei prodotti, all'utilizzo delle denominazioni protette e, più in generale, al rispetto delle regole che disciplinano la commercializzazione degli alimenti.  In questo contesto, è consigliabile verificare la conformità di etichette, materiale pubblicitario, schede prodotto, contenuti digitali, procedure documentali e sistemi di rintracciabilità, nonché valutare l'impatto delle nuove disposizioni sui processi aziendali e sui sistemi interni di controllo, tenendo conto sia delle novità amministrative sia delle modifiche introdotte sul piano penale.

Studio Legale Corte assiste operatori del settore agroalimentare nelle attività di verifica della conformità normativa e della valutazione dei rischi legati all’etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti alimentari.  Forniamo consulenza nelle valutazioni di compliance e aggiornamento dei Modelli 231 con riferimento ai reati alimentari, difese nei procedimenti sanzionatori amministrativi e nei procedimenti penali per reati alimentari, e formazione volta a prevenire le contestazioni. 


Conclusioni

La Legge 75/2026 interviene in modo ampio sulla tutela del settore agroalimentare, introducendo nuovi reati alimentari e modificando numerose sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità, etichettatura, informazioni ai consumatori, denominazioni protette e commercializzazione degli alimenti. Sebbene la riforma non realizzi una revisione organica dell'intero sistema sanzionatorio, l'aumento degli importi, l'introduzione di criteri di determinazione basati sul fatturato e il rafforzamento degli strumenti di controllo rendono ancora più importante per le imprese investire nella compliance normativa, nella correttezza delle informazioni fornite al consumatore e nell'efficacia dei propri sistemi di controllo, al fine di ridurre il rischio di contestazioni e tutelare il valore delle proprie produzioni.

 

Studio Legale Corte

Studio Legale Corte è lo studio di avvocati di diritto alimentare più antico d'Italia, fondato nel 1921. Offriamo difese, consulenza e formazione all'industria alimentare.


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