Modifiche al Regolamento Deforestazione- cosa cambia con il Reg (UE) 2025/2650
- Avv. Paola Corte
- 10 gen
- Tempo di lettura: 4 min

Il 23 dicembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come Regolamento Deforestazione o EUDR. L’intervento normativo ridimensiona taluni obblighi gravanti sugli operatori economici e sui commercianti lungo la filiera delle materie prime considerate a rischio di deforestazione.
Rispetto all’impianto originario dell’EUDR, il nuovo regolamento non incide sulle finalità ambientali della disciplina, ma interviene per ridurre significativamente alcuni oneri amministrativi, redistribuire le responsabilità lungo la catena di approvvigionamento e rendere più graduale l’applicazione degli obblighi. In questa prospettiva, il legislatore europeo ha introdotto una distinzione più netta tra diverse categorie di soggetti economici e ha disposto un rinvio dei termini di applicazione delle principali disposizioni.
Indice:
EUDR e Reg. (UE) 2025/2650: materie prime e prodotti interessati
Il campo di applicazione sostanziale dell’EUDR rimane invariato per quanto concerne le materie prime considerate maggiormente esposte al rischio di deforestazione. Il regolamento continua dunque ad applicarsi a bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Restano parimenti invariati, salvo una specifica eccezione, i "prodotti interessati" elencati nell’Allegato I del Regolamento 2023/1115, vale a dire quelli che contengono tali materie prime oppure che sono stati realizzati, o nel caso degli animali nutriti, utilizzandole.
L’unica modifica espressa introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2650 in questo ambito riguarda l’esclusione dall’elenco dei prodotti della voce “ex 49 – Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta”.
Per il resto, l’ambito oggettivo di applicazione dell’EUDR rimane sostanzialmente immutato.
Modifiche al regolamento deforestazione: La redistribuzione degli obblighi lungo la filiera
L’innovazione più significativa del Regolamento (UE) 2025/2650 concerne la ridefinizione delle categorie soggettive coinvolte e la conseguente redistribuzione degli obblighi.
In particolare, viene introdotta in modo espresso la figura degli “operatori a valle”, distinguendola da quella degli operatori in senso proprio.
Gli operatori sono i soggetti che immettono per la prima volta sul mercato dell’Unione europea o esportano prodotti interessati che non sono ancora stati oggetto di due diligence ai sensi dell’EUDR. Per tali soggetti restano confermati gli obblighi previsti dal regolamento originario, ossia lo svolgimento di una due diligence completa, articolata nella raccolta delle informazioni rilevanti, nella valutazione del rischio e nell’adozione di eventuali misure di mitigazione, nonché la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo dell’Unione. Con la presentazione della dichiarazione, l’operatore assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dalla normativa.
Diversa è la posizione degli operatori a valle, ossia dei soggetti che immettono sul mercato o esportano prodotti interessati fabbricati utilizzando prodotti già oggetto di due diligence ai sensi del regolamento. Per tali soggetti non è previsto l’obbligo di svolgere una nuova due diligence completa né di presentare una propria dichiarazione di dovuta diligenza. Essi sono tuttavia tenuti a garantire la tracciabilità dei prodotti, raccogliendo e conservando le informazioni necessarie e mettendole a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Salvo specifiche eccezioni, anche gli operatori a valle devono registrarsi nel sistema informativo dell’Unione. La loro responsabilità può sorgere qualora sappiano o avrebbero dovuto sapere che la dichiarazione di dovuta diligenza a monte è falsa o che il prodotto non è conforme alla normativa.
Il regime semplificato per micro o piccoli operatori primari
Un’ulteriore novità introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2650 è rappresentata dall’istituzione della categoria dei micro o piccoli operatori primari, per i quali è previsto un regime semplificato di due diligence. Rientrano in tale categoria gli operatori che soddisfano le definizioni di micro o piccola impresa di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2013/34/UE, che hanno sede in un Paese classificato come a basso rischio e che immettono sul mercato o esportano prodotti interessati da loro stessi coltivati, raccolti, ottenuti o allevati in appezzamenti situati in tale Paese.
Per questi soggetti, salvo deroghe, l’adempimento degli obblighi si sostanzia nella presentazione di una dichiarazione semplificata nel sistema informativo dell’Unione, da effettuarsi una sola volta, con il rilascio di un identificativo. È inoltre prevista una semplificazione del contenuto della dichiarazione, poiché in luogo delle coordinate di geolocalizzazione è consentito indicare l’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento di produzione delle materie prime interessate contenute nel prodotto.
Modifiche al regolamento deforestazione: minori obblighi dei commercianti
Il Regolamento (UE) 2025/2650 interviene in modo rilevante anche sulla posizione dei commercianti. Viene infatti eliminato l’obbligo di svolgere una due diligence autonoma. Prima di mettere a disposizione i prodotti sul mercato, i commercianti devono comunque raccogliere e conservare informazioni idonee a garantire la tracciabilità della filiera e sono tenuti a fornirle alle autorità competenti su richiesta. Anche per essi, salvo specifiche eccezioni, è previsto l’obbligo di registrazione nel sistema informativo dell’Unione. Il loro ruolo assume quindi una connotazione prevalentemente documentale e collaborativa, piuttosto che di verifica sostanziale della conformità.
Il rinvio dell’applicabilità
Un elemento centrale della riforma è rappresentato dal rinvio dell’applicabilità delle principali disposizioni dell’EUDR. Il Regolamento (UE) 2025/2650 stabilisce che l’applicazione degli articoli fondamentali è posticipata al 30 dicembre 2026. Per gli operatori che al 31 dicembre 2024 risultavano costituiti come micro o piccole imprese, l’applicabilità è ulteriormente differita al 30 giugno 2027.
La proroga è volta a consentire alle imprese di adeguare progressivamente i propri processi interni, i sistemi informativi e i rapporti contrattuali lungo la catena di fornitura, riducendo il rischio di criticità operative al momento della piena entrata in vigore degli obblighi.
Conclusioni
Il Regolamento (UE) 2025/2650 non modifica l’impianto ambientale del Regolamento Deforestazione, ma ne rimodula l’attuazione introducendo una distribuzione più proporzionata degli obblighi lungo la filiera e prevedendo un’applicazione più graduale nel tempo. La due diligence completa e la relativa dichiarazione restano concentrate sui soggetti che immettono per primi i prodotti sul mercato dell’Unione o li esportano, mentre per operatori a valle e commercianti prevalgono obblighi di tracciabilità, conservazione delle informazioni e cooperazione con le autorità competenti.
Il quadro normativo rimane comunque rigoroso, in particolare per i soggetti di maggiori dimensioni e nei casi in cui emergano elementi di rischio o non conformità. La proroga concessa dal legislatore europeo rappresenta pertanto un’opportunità per organizzare in modo adeguato le procedure interne e prepararsi per tempo all’effettiva operatività del sistema.


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