top of page
Avv. Paola Corte

Etichettatura degli allergeni: Comunicazione della Commissione



comunicazione commissione, dichiarazione allergeni, diritto alimentare, food law, etichettatura, Studio Legale Corte

Sulla Gazzetta ufficiale di oggi, la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione relativa alla fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze come elencato nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

La Comunicazione ha lo scopo di assistere le imprese e le autorità nazionali nell'applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alle indicazioni sugli allergeni (articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e allegato II del Regolamento).

La nota fornisce una serie di chiarimenti su quando e come dichiarare gli allergeni sulle etichette degli alimenti, sia per alimenti preimballati che per alimenti non preimballati.

Alcuni dei punti più interessanti sono i seguenti.

La nota chiarisce il significato dei termini elencati nell'allegato II:

— l’elenco dei «cereali» di cui all’allegato II, punto 1 è da ritenersi esaustivo,

— il termine «uova» figurante nell’allegato II, punto 3, si riferisce alle uova prodotte da tutti i volatili d’allevamento,

— Il termine «latte» di cui all’allegato II, punto 7, si riferisce al latte secreto dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento,

— l’elenco di cui all’allegato II, punto 8, relativo alla «frutta a guscio» è da ritenersi esaustivo,

— l’allegato II elenca non soltanto le sostanze e i prodotti ivi menzionati come tali ma anche i prodotti derivati. I microrganismi coltivati su un substrato che costituisce un ingrediente alimentare figurante nell’allegato II non dovranno essere considerati prodotti derivati da detti substrati.

La comunicazione fornisce l'interpretazione pratica della disposizione di cui all'art. 21, paragrafo 1: «Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione». La nota chiarisce infatti che, ai fini di tale requisito, il riferimento alla sostanza o al prodotto elencati nell'allegato II non deve necessariamente essere ripetuto tutte le volte che sono presenti tali sostanze. Qualsiasi presentazione che chiarisca che ingredienti diversi provengono da una singola sostanza o prodotto di cui all'allegato II soddisferà il requisito e sarebbe accettabile. Il riferimento deve tuttavia essere sempre direttamente collegato all'elenco degli ingredienti, ad es. collocando le informazioni riportate alla fine dell'elenco degli ingredienti o nelle immediate vicinanze dell'elenco degli ingredienti.

Inoltre, la nota afferma chiaramente che la ripetizione volontaria delle informazioni sugli allergeni al di fuori dell'elenco degli ingredienti non è possibile; non è possibile utilizzare la parola "contiene" seguita dal nome della sostanza o dei prodotti elencati nell'allegato II; non è possibile usare simboli o caselle di testo su base volontaria.


Studio Legale Corte, food law, diritto alimentare, Avvocato diritto alimentare

1.033 visualizzazioni
bottom of page