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Avv. Paola Corte

Origine del latte in etichetta - Aggiornamenti di Diritto Alimentare



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Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto sull'origine del latte in etichetta, il Decreto Ministeriale 9 dicembre 2016, intitolato "Indicazioni dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del REG. UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori".

Il decreto si prefigge lo scopo di imporre determinate diciture di etichettatura dei prodotti alimentari (latte ed alcuni prodotti lattiero caseari), in modo da chiarire al consumatore l'origine del latte impiegato nei prodotti.

La norma ha evidenti scopi protezionistici e, per via della sua formulazione poco felice, presenta moltissime difficoltà interpretative, non soltanto per gli operatori preposti alla sua applicazione pratica, ma persino per gli stessi Ministeri firmatari del decreto.

Ne è dimostrazione il fatto che, a seguito della pubblicazione del decreto, nel giro di tre settimane siano state pubblicate non una, non due, ma ben tre diverse circolari del MISE, l'ultima condivisa anche dal MIPAAF, sull'interpretazione del decreto.

CIRCOLARE MISE (30 gennaio 2017) • CIRCOLARE MISE (2 Febbraio 2017) • CIRCOLARE MISE e MIPAAF (24 febbraio 2017).

Le circolari, ognuna delle quali tocca gli stessi argomenti della precedente, con delle modifiche, forniscono una interpretazione del decreto che va ben al di la del dato testuale del decreto, ed in alcuni casi le circolari ed il decreto dicono proprio cose diverse.

Restano dubbi fortissimi in ordine ai prodotti ai quali il decreto si applica, e persino sulle diciture da apporre sulle etichette. Il decreto, infatti, stabilisce che debba essere indicata l'origine del LATTE, e dunque il paese di trasformazione del LATTE, mentre le circolari, nel tentare di fornire disposizioni applicative, indicano che debba essere indicato in etichetta il paese di trasformazione dei PRODOTTI ALIMENTARI.

In termini pratici, questa differenza è sostanziale. Si pensi al caso, ad esempio, in cui la cagliata venga fatta in un paese, e il prodotto venga trasformato in formaggio a pasta filata in un paese diverso.

Secondo il decreto andrebbe indicato il paese in cui viene fatta la cagliata, mentre secondo le circolari andrebbe indicato il paese in cui avviene l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto.

L'incertezza è rilevante e permane, anche a seguito di tutte le diverse interpretazioni fornite dai ministeri.

Resta il fatto che il decreto si debba applicare soltanto ai prodotti fabbricati e commercializzati in Italia, per cui sono esentati dal seguire le disposizioni del decreto tutti coloro i quali producano all'estero.

Il decreto entrerà in vigore dal 19 aprile e sarà vigente sino al 31 marzo 2019, salvo intervenga il Regolamento Comunitario sull'origine di cui all'art. 26 comma 8 del Reg. UE 1169/2011 prima di tale termine.


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