- Avv. Paola Corte
Etichettatura degli alimenti: "senza lattosio" e "a ridotto tenore di lattosio"
Il Ministero della Salute, in una nota del 7 luglio 2015, si è espresso in merito alle condizioni d'uso per le indicazioni "senza lattosio" e "a ridotto tenore di lattosio".
L'indicazione nutrizionale "senza lattosio", secondo la nota ministeriale, può essere impiegata per latti e prodotti lattiero caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1g per 100g o 100 ml, in attesa che la questione venga armonizzata a livello Europeo. In questo caso, secondo la nota del Ministero della Salute, occorre accompagnare alla dicitura "senza lattosio" l'indicazione "meno di..." indicando la specifica soglia residua di lattosio.
Secondo il Ministero della Salute, inoltre, solo i latti ed i latti fermentati (non altri prodotti lattiero-caseari ?!) potrebbero riportare la diversa dicitura "a ridotto contenuto di lattosio". La condizione per l'utilizzo di questo claim nutrizionale sarebbe un residuo di lattosio inferiore a 0,5g per 100g/100ml. La dicitura andrebbe accomoagnata dall'indicazione "meno di 0,5g per 100g o ml".
Il Ministero della Salute impone poi una ulteriore dicitura accompagnatoria ad entrami i claims nutrizionali("senza lattosio" ed "a ridotto tenore di lattosio"): la dicitura "il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio".
La nota si chiude con una indicazione pleonastica: la dicitura "naturalmente privo di lattosio", per prodotti non contenenti ingredienti lattei, deve essere conforme alle condizioni previste dall'art. 7 del Reg. UE 1169/11.... come d'altro canto devono essere tutte le informazioni fornite al consumatore.